Molti professionisti autonomi e soci di maggioranza assumono che una registrazione presso la Camera di Commercio e un numero di partita IVA siano sufficienti per qualificarsi come imprenditori ai fini dell'imposta sul reddito. Ma tale assunzione è errata. Una recente sentenza della Corte d'Appello dell'Aia dimostra ancora una volta che l'Amministrazione fiscale olandese utilizza un test rigoroso per determinare se qualcuno gestisce realmente un'attività ai fini dell'imposta sul reddito (IB).
E quel test determina se hai diritto a benefici fiscali essenziali, come la deduzione per i lavoratori autonomi.
Il Caso: La Commissione di Gestione Non È Profitto Aziendale
In questo caso, un uomo deteneva, insieme a due soci, tutte le azioni di una holding con due sussidiarie. Ogni anno, fatturava una commissione di gestione di €48.000 alla holding e dichiarava questo reddito come profitto d'impresa.
Dopo un'analisi fiscale, l'ispettore ha concluso che ciò era errato. Per motivi di clemenza, il reddito è stato classificato come reddito vario (ROW) piuttosto che come profitto d'impresa.
La Corte ha confermato quella valutazione.
Perché la Corte ha respinto l'imprenditorialità IB
La Corte ha stabilito che l'uomo non soddisfaceva i requisiti dell'Articolo 3.2 della Legge sull'Imposta sul Reddito 2001, che includono:
avere un'organizzazione sostenibile di capitale e lavoro,
partecipazione indipendente nel traffico economico,
assumere rischi imprenditoriali.
Una registrazione KvK, un numero di partita IVA e una configurazione amministrativa limitata erano tutt'altro che sufficienti.
Risultato: nessuna attività, nessuna deduzione per lavoratori autonomi, nessun'altra agevolazione imprenditoriale IB.
Nessun Appello Riuscito alla Fiducia o all'Uguaglianza
Il contribuente ha sostenuto che le precedenti verifiche fiscali gli avevano dato motivo di fare affidamento sull'assunzione di imprenditorialità. La Corte non è d'accordo:
il rapporto di audit ha esplicitamente menzionato che seguiranno delle correzioni;
non poteva fornire prove di promesse da parte dell'Ufficio delle Entrate di Groningen;
non poteva dimostrare che casi simili fossero trattati in modo più favorevole.
Entrambi i principi di legittima aspettativa e di uguaglianza sono stati respinti.
Cosa significa questo per i DGA e i liberi professionisti
La sentenza evidenzia una distinzione cruciale:
Imprenditore IVA ≠ Imprenditore dell'imposta sul reddito
Per i DGA che fatturano commissioni di gestione alle proprie aziende, questo punto è particolarmente importante. Senza una struttura aziendale reale dimostrabile e un rischio imprenditoriale, l'Amministrazione fiscale classificherà rapidamente il reddito come reddito diverso, senza benefici fiscali.
Conclusione
Un numero di partita IVA e una registrazione presso la Camera di Commercio non qualificano automaticamente qualcuno come imprenditore ai fini fiscali. Chiunque richieda deduzioni imprenditoriali deve soddisfare i rigorosi requisiti legali. La Corte dell'Aia conferma che le autorità fiscali hanno ragione a valutare questa situazione in modo critico.